Entro il prossimo 16 marzo 2015 le società di capitali sono tenute al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali.
La tassa deve essere versata:
- dalle società di capitali (spa, srl e sapa), incluse le società consortili;
- dalle società in liquidazione ordinaria;
- dalle società sottoposte a procedure concorsuali diverse dal fallimento (concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, ecc.), sempreché permanga l’obbligo della tenuta dei libri da vidimare nei modi previsti dal Codice civile.
Come noto, la tassa annuale:
- sostituisce la tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali (libro assemblee soci, libro decisioni consiglio di amministrazione, ecc.);
- è deducibile ai fini IRES ed IRAP;
- è dovuta in misura forfettaria, a prescindere dal numero di libri e/o pagine da vidimare durante l’anno.
L’importo dovuto si differenzia in relazione all’ammontare del capitale sociale (o del fondo di dotazione) risultante al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento. Di conseguenza, per quest’anno, in base al capitale sociale esistente al 1° gennaio 2015, occorre versare rispettivamente:
- € 309,87, se il capitale sociale o il fondo di dotazione è pari o inferiore a € 516.456,90;
- € 516,46, se il capitale sociale o il fondo di dotazione è superiore a € 516.456,90.
Si osserva, inoltre, che non assumono rilevanza le eventuali variazioni di capitale sociale/fondo di dotazione intervenute successivamente al 1° gennaio 2015 (queste avranno effetto su quanto dovuto per il 2016).
Il versamento del dovuto va effettuato mediante il mod. F24, con le consuete modalità telematiche, tenendo presente che:
- nel caso di saldo “a zero” (con compensazione) vanno utilizzati esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel / Fisconline);
- nel caso di saldo a debito (con o senza compensazione) vanno utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa. Di conseguenza, per tale fattispecie, in aggiunta a Entratel / Fisconline, può essere utilizzato il servizio di remote / home banking.