Attraverso un comunicato stampa diffuso ieri, l’Agenzia delle Entrate ha precisato “di aver pubblicato la versione definitiva della Certificazione unica (CU) il 15 gennaio 2015, nel pieno rispetto dei tempi previsti dal DPR n. 322 del 1998”, nonchè di aver reso disponibili le specifiche tecniche per l’invio telematico dei dati nella stessa data (e quindi in largo anticipo rispetto alla scadenza del 15 febbraio 2015). Nell’occasione è stato tra l’altro precisato che per il primo anno:
- “gli operatori potranno scegliere se compilare la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all’Inail e se inviare o meno le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti”;
- le certificazioni relative esclusivamente a redditi non dichiarabili con il modello 730, come ad esempio i redditi di lavoro autonomo non occasionale, possono essere inviate anche dopo il 9 marzo 2015, senza applicazione di sanzioni. Resta comunque fermo il predetto termine di lunedì 9 marzo (in quanto il 7 cadrà di sabato) per l’invio di tutte le certificazioni uniche contenenti dati da utilizzare per la dichiarazione precompilata.
Si ricorda infine che nei giorni scorsi le Entrate avevano chiarito che eventuali irregolarità contenute nella Certificazione unica potranno essere sanate direttamente dai sostituti di imposta entro il giorno 12 dello stesso mese: il termine di cinque giorni, infatti, decorre dalla data ordinaria fissata dal “decreto semplificazioni” (D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175) e non dal termine prorogato ex lege.