E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto-legge “collegato” alla legge di Bilancio 2017. Vediamo in sintesi le principali novità:
SOPPRESSIONE DI EQUITALIA
Il decreto dispone lo scioglimento delle società del Gruppo Equitalia a decorrere dal 1° luglio 2017, con la conseguente cancellazione dal Registro delle imprese.
Dalla medesima data le funzioni relative alla riscossione nazionale saranno svolte dalla “Agenzia delle entrate-Riscossione”, la quale subentrerà nelle posizioni facenti capo ad Equitalia.
BANCHE DATI
A decorrere dal 1° gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate potrà utilizzare le banche dati e le altre informazioni alle quali per legge è autorizzata ad accedere, anche ai fini della riscossione. Il nuovo art. 72-ter, comma 2-ter, del D.P.R. n. 602/1973 dispone altresì che l’Agenzia delle Entrate potrà acquisire i dati relativi ai rapporti di lavoro o di impiego disponibili nelle banche dati dell’Inps.
COMUNICAZIONI IVA TRIMESTRALI
Debutta la comunicazione Iva trimestrale relativa alle operazioni rilevanti ai fini del tributo effettuate. Detta comunicazione, in particolare, dev’essere trasmessa in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre e deve contenere i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate (comprese le bollette doganali), nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio.
Essa dovrà contenere: dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; data e numero della fattura; base imponibile; aliquota applicata; imposta; tipologia dell’operazione.
SEMPLIFICAZIONI
A decorrere dal 1° gennaio 2017:
- è soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
- cambiano i termini di presentazione della comunicazione annuale Iva. In particolare, per l’Iva relativa al 2016, l’adempimento scadrà ancora il 28 febbraio; per l’Iva dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile;
- scompare l’obbligo della comunicazione black list. La norma si applica alle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e ai successivi.