Nel caso in cui un’impresa decida di concedere un’autovettura aziendale in uso ad un amministratore si possono presentare tre diverse fattispecie di utilizzo, con diverse conseguenze dal punto di vista della rilevanza fiscale dei relativi costi.
- Utilizzo esclusivamente personale.
Anche il veicolo concesso all’amministratore per uso esclusivamente personale genera in capo allo stesso un compenso in natura determinato a sensi dell’art. 9 del Tuir; la società potrà dedurre i relativi costi e spese integralmente per la parte del loro ammontare che non eccede l’ammontare di detto compenso in natura; saranno indeducibili per la parte eccedente.
- Utilizzo esclusivamente aziendale.
In questo caso l’autovettura sarà soggetta alle ordinarie restrizioni fiscali previste per le auto aziendali: i costi saranno pertanto deducibili con i limiti previsti dalla lett. b) del comma 1 dell’art. 164 Tuir (20% con limiti al costo fiscalmente riconosciuto).
- Utilizzo promiscuo.
L’assimilazione dei redditi di collaborazione coordinata e continuativa, come quelli percepiti da amministratori non professionisti, a quelli di lavoro dipendente, rende applicabili anche per i compensi degli amministratori le regole previste per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente. Di conseguenza, nel caso di assegnazione di un veicolo in uso promiscuo, ai fini della quantificazione del compenso in natura da riconoscere all’amministratore, va fatto riferimento all’art. 51, comma 4, lett. a), del Tuir: si determina in capo all’amministratore, un fringe benefit determinato assumendo una misura percentuale (30%) dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico stabilito dalle tabelle ACI, al netto di quanto eventualmente trattenuto. Tale assimilazione non vale invece per quanto riguarda la deducibilità, per l’impresa, dei costi relativi agli autoveicoli.
Nel caso di autovettura concessa in uso promiscuo all’amministratore, non dipendente (altrimenti si applica la normativa per essi prevista) e non professionista:
- l’impresa committente può dedurre integralmente le spese relative all’autoveicolo, nel limite dell’importo che costituisce reddito per il collaboratore (fringe benefit) (art. 95 Tuir);
- l’eccedenza delle spese rispetto al fringe benefit, incontra le limitazioni previste per gli autoveicoli non strumentali all’attività dell’impresa, cioè tenendo conto del limite del 20% (80%, per gli agenti e rappresentanti) e dell’importo massimo di € 18.075,99 (€ 25.822,85).
Immaginando ad esempio le seguenti spese relative ad un veicolo concesso in uso promiscuo all’amministratore, il cui fringe benefit ammonta a € 3.500:
- quota ammortamento € 7.500,00 (25% di 30.000,00)
- carburante € 2.500,00
- totale spese € 10.000,00
L’ammontare delle spese rilevanti fiscalmente è il seguente: € 4.519,00 (25% di € 18.075,99) + € 2.500,00 = € 7.019,00.
Per l’autoveicolo, la società può dedurre un importo pari a € 4.203,80, su € 10.000 di costi imputati a bilancio, dato da:
- € 3.500, come spese per compenso in natura dell’amministratore;
- € 703,80, come spese relative al veicolo eccedenti il fringe benefit, ovvero 20% x (7.019-3.500).
Nel caso in cui il reddito dell’amministratore sia inquadrato come reddito di lavoro autonomo (amministratore “professionista”), il trattamento previsto per la deducibilità dei costi in capo all’impresa è analogo a quello dell’amministratore collaboratore, solo che anziché parlare di fringe benefit ex art. 95 Tuir da dedurre integralmente fino a concorrenza delle spese del veicolo, bisognerà far riferimento al compenso in natura per l’uso dell’autovettura, che è determinato sulla base del valore normale (art. 9 Tuir). L’impresa committente potrà pertanto dedurre integralmente le spese relative al veicolo fino a concorrenza dell’ammontare del compenso in natura, l’eccedenza incontra le ordinarie limitazioni previste dall’art. 164, co. 1, lett. b) Tuir.