Si avvicina il termine, fissato al 16 dicembre 2015, entro cui devono essere versati i saldi dell’IMU e della TASI per l’anno 2015.
I contribuenti che intendono procedere al calcolo di quando dovuto hanno a disposizione tutte le indicazioni necessarie messe a disposizione dai Comuni.

Scadeva il 28 ottobre scorso, infatti, il termine entro cui le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’IMU e della TASI per l’anno 2015, dovevano essere pubblicati sul sito www.finanze.it, nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno 2014.
Considerato che il versamento della prima rata di IMU e TASI per l’anno 2015, scaduta il 16 giugno 2015, è stato eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2014, si ricorda che eventuali variazioni deliberate dai Comuni per l’anno in corso hanno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata.

In altre parole, in molti casi, in sede di versamento del saldo IMU e TASI 2015, sarà quindi necessario procedere al ricalcolo di quanto dovuto e pagare il conguaglio per l’anno 2015, sulla base degli atti pubblicati sul predetto sito informatico al 28 ottobre 2015 (prima e seconda rata di IMU e TASI, pertanto, possono essere di importo diverso).
Per quanto riguarda l’IMU, gli immobili per i quali deve essere versata la seconda rata entro il 16 dicembre 2015 sono, a titolo esemplificativo:
– le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– le unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale, e relative pertinenze; vi rientrano, ad esempio, le abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case”), le abitazioni concesse in locazione, le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito a parenti, in linea retta o collaterale che non siano state assimilate all’abitazione principale dal Comune;
– le pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale;
– gli altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali strumentali;
– le aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

Relativamente alla TASI, invece, ricordiamo che presupposto impositivo dell’imposta per l’anno 2015 (art. 1, comma 669 della L. n. 147/2013) è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU. Non sono assoggettati alla TASI i terreni agricoli.