L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 31 luglio 2015 n. 103408, ha comunicato che dal 2016 il modello 730 pre-compilato conterrà ulteriori dati rispetto a quelli già presenti nel modello del 2015. Grazie all’interazione con il Sistema Tessera Sanitaria, infatti, l’Agenzia delle Entrate renderà accessibili ai contribuenti destinatari del 730 pre-compilato (lavoratori dipendenti e pensionati), i dati relativi alle seguenti spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente, per sé o per i propri familiari a carico:
- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna;
- farmaci per uso veterinario;
- spese sostenute per prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale, visite mediche generiche e specialistiche, prestazioni chirurgiche, certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa, cure termali;
- altre spese.
In particolare per l’acquisizione dei dati, il sistema prevede tre passaggi:
- i soggetti eroganti servizi sanitari (medici, strutture sanitarie, ambulatori e farmacie) inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi a tutte le prestazioni erogate (dati identificativi dell’utente, spesa sostenuta), anche dei contribuenti che non usufruiscono della pre-compilata;
- l’Agenzia delle Entrate trasmette al MEF i codici fiscali delle persone a cui predisporrà la dichiarazione pre-compilata;
- il MEF renderà disponibili i dati sulle spese mediche, in forma aggregata, dei contribuenti individuati.
Ogni contribuente potrà opporsi al fatto che vengano resi disponibili i dati sanitari ai fini del 730 pre-compilato. A partire dal periodo d’imposta 2016, oltre a non comunicare il proprio codice fiscale in farmacia, egli può comunicare al medico o alla struttura sanitaria l’annotazione dell’opposizione sul documento fiscale.
L’opposizione all’utilizzo dei dati comporta la cancellazione degli stessi e l’automatica perdita del diritto alla detrazione. In sede di modifica e integrazione del 730 pre-compilato il contribuente potrà, comunque, reinserire eventualmente le spese per cui aveva precedentemente esercitato l’opposizione.
Infine, le spese mediche relative a familiari a carico di più contribuenti, verranno valorizzate nei 730 pre-compilati in proporzione alla percentuali con cui gli stessi familiari risultano a carico (informazioni contenute nelle CU trasmesse all’agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno).
Sarà necessario, quindi, porre particolare attenzione ai dati forniti dal sostituto d’imposta nelle certificazioni, dato che la comunicazione di una percentuale errata, oltre che comportare la rettifica del 730 nel prospetto “familiari a carico”, implica una riformulazione del dato pre-compilato relativo alle spese mediche del familiare erroneamente indicato a carico.