Con l’art. 1, commi da 37 a 45, della L. n. 190/2014, ha debuttato in Italia la cosiddetta “patent box”, che consiste in un nuovo regime opzionale di tassazione agevolata dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali (intangibles).
I redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, da brevetti industriali, da marchi d’impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relative ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili, sono esclusi dal reddito complessivo ordinariamente per il 50% del loro importo.
Nei primi due periodi di imposta, la percentuale di esclusione si applica nella minor misura rispettivamente del 30% (anno di imposta 2015) e del 40% (anno di imposta 2016), mentre negli anni 2017 e seguenti, la percentuale di esclusione sale al 50%.
Il regime di detassazione parziale del reddito si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 (dall’1/1/2015, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).
Condizione necessaria e sufficiente per la sua applicabilità è l’effettuazione di attività di ricerca e sviluppo ovvero di mantenimento ed accrescimento da parte del contribuente.
Non occorre che le attività di ricerca e sviluppo relative ad un dato bene immateriale siano svolte nel periodo di imposta in cui si fruisce del bonus, né che l’opzione sia esercitata per tutti i beni immateriali posseduti, dal momento che può essere limitata solo ad uno o ad alcuni di essi.
Ne sono destinatari i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dalle dimensioni e dal regime fiscale e contabile applicato. Il bonus vale sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap.
Rientrano nell’ambito di applicazione del regime della patent box solo i redditi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali tassativamente indicati dal legislatore quali opere dell’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa, inclusi i marchi commerciali, disegni e modelli, processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico (c.d. know-how).
Non occorre che i beni immateriali suindicati siano registrati presso gli enti preposti, ma è sufficiente che gli stessi siano giuridicamente tutelabili.