Per i contribuenti già in attività al 31 dicembre 2014, in possesso dei requisiti previsti per il regime dei minimi introdotto dalla legge di Stabilità 2015, tale regime forfettario è quello “naturale”, cioè automatico, non occorrendo opzioni o adempimenti specifici; è peraltro fatta salva la possibilità di optare per il regime ordinario. Per coloro che invece iniziano l’attività quest’anno, l’accesso al regime agevolato è subordinato all’esercizio di un’apposita opzione, nella quale il possesso dei predetti requisiti è presunto. Se, alla fine dell’esercizio i requisiti non sono rispettati, dall’anno successivo il contribuente confluisce nel regime ordinario. Attenzione, comunque, al “comportamento concludente”: per il contribuente già in attività l’anno scorso con il regime forfettario, l’emissione della prima fattura 2015 con Iva, integra un tipico “comportamento concludente” di opzione per il regime ordinario (superabile soltanto con una nota di variazione entro i termini per la prima liquidazione trimestrale). Di converso, il contribuente che inizia l’attività del 2015 senza esercitare l’opzione per il regime forfettario nella dichiarazione di inizio attività, potrebbe comunque accedervi emettendo una fattura senza applicare l’Iva: anche in tal caso saremmo di fronte a un comportamento concludente.